Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

 Regolamento_FPC_Cndcec_Bollettino_27.09.2023

 

TRIENNIO FORMATIVO 2023 – 2025
Il 27 settembre il CNDCEC ha diramato l’informativa 119/2023 con la quale ha comunicato che la nuova formulazione dell’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP (di cui almeno 9 in materie obbligatorie) nel triennio, senza alcun limite annuale. Conseguentemente sono state eliminate tutte  le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio.

 

Modalità di caricamento crediti formativi nelle posizioni degli Iscritti

Crediti maturati in eventi esterni all’Ordine di Padova

I crediti maturati in eventi accreditati da Ordini esterni, da Soggetti Autorizzati, dal CNDCEC e dal MEF, sia tramite eventi in e-learning, che tramite eventi in aula, vengono trasmessi in modalità telematica direttamente dall’Ordine accreditante o dal Soggetto Autorizzato o dal Consiglio Nazionale, con il caricamento delle presenze sul portale nazionale e la loro successiva trasmissione alla piattaforma FPC 2.0, direttamente nella posizione degli Iscritti.

L’Ordine di Padova non è abilitato a caricare nelle singole posizioni questo tipo di crediti e, quindi, non è necessario l’invio alla segreteria i relativi attestati, che devono però essere conservati per eventuali verifiche (l’attestato deve contenere sempre il codice di accredito dell’evento, le materie FPC le materie MEF e il numero di ore).

    • I crediti maturati con attività formative particolari di cui all’art. 16 del Regolamento FPC (es. docenze, pubblicazioni), vanno invece sempre comunicati, tramite apposito modulo scaricabile qui,  alla Segreteria: fondazione@odcecpadova.it
    • Eventuali richieste di esonero  di cui all’art. 8 del Regolamento FPC possono essere richieste inviando gli appositi moduli a info@odcecpadova.it

 

Principi generali della Formazione Professionale Continua

La Formazione Professionale Continua è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale per gli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La Formazione Professionale Continua, prevista espressamente dall’Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, consente al professionista di mantenere la propria competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai clienti l’erogazione di prestazioni professionali di qualità, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e le vigenti disposizioni normative.

 

Principali modalità operative della FPC

MATERIE OBBLIGATORIE: le materie che permettono di maturare i cosiddetti crediti speciali/obbligatori, sono “Ordinamento, Deontologia, Compensi, Organizzazione dello Studio Professionale, Normativa Antiriciclaggio e Tecniche di Mediazione”. Per assolvere l’obbligo di formazione è necessario acquisire 90 cfp nel triennio, di cui almeno 9 da crediti speciali. (Art 5 comma 2 del Regolamento FPC).

E-LEARNING: l’iscritto può svolgere tutte le attività formative in modalità E-learning senza alcun limite , tramite piattaforme informatiche riconosciute dal Consiglio Nazionale (Art. 1 comma 4) Regolamento FPC.

 

ESONERO PARZIALE

ESENZIONE PER MATERNITÀ: viene estesa ai padri e ai genitori adottivi o affidatari purché la madre non goda dell’esonero, se iscritta anche lei all’Albo, o non sia iscritta all’Albo (Art. 8 comma 1 lettera a Regolamento FPC) la riduzione è di 45 crediti nel triennio. Per richiedere l’esenzione di maternità è possibile compilare il modulo cliccando qui e poi inviarlo a info@odcecpd.legalmail.it con oggetto “Esenzione di maternità” assieme alla copia di un documento di identità del richiedente.

ESENZIONE MALATTIE GRAVI: viene introdotta l’esenzione dall’obbligo formativo per gli iscritti i cui coniugi, parenti, affini o altri componenti il nucleo familiare abbiano malattie gravi. Esonero riconosciuto solo per interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi.
E’ possibile scaricare  il modulo cliccando qui e poi una volta compilato inviarlo a info@odcecpd.legalmail.it con oggetto “Esenzione per malattia” assieme alla copia di un documento di identità del richiedente. Non è necessario inviare certificati di malattia o altra documentazione inerente l’esenzione, è sufficiente conservarli ai fini di eventuale verifica sui requisiti per l’esenzione.

ESENZIONE PER ANZIANITÀ: L’esenzione totale dalla FPC non esiste più per chi compie o ha già compiuto 65 anni nel triennio in corso, ma c’è un obbligo formativo ridotto 30 crediti FPC nel triennio di cui 9  in materie obbligatorie.  Non serve presentare la domanda, l’esenzione viene inserita automaticamente nel proprio estratto conto dei crediti formativi. (Art. 6 del Regolamento FPC in vigore).

ESONERO TOTALE

NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE: con il nuovo regolamento in vigore dal 01/01/2018 viene introdotto l’esonero totale per gli Iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente. Per ottenere l’esonero dall’obbligo formativo, è necessario compilare il modulo cliccando qui e successivamente inviarlo a info@odcecpd.legalmail.it con oggetto “Esenzione per non esercizio” assieme alla copia di un documento di identità del richiedente. (Art. 8 comma 3 del Regolamento FPC in vigore).

ISCRITTI ALL’ELENCO SPECIALE: con il nuovo regolamento in vigore dal 01/01/2018 viene introdotto l’esonero totale per gli Iscritti all’Elenco Speciale.
(Art. 8 comma 3 del Regolamento FPC in vigore).