FORMAZIONE ALBO GESTORI DELLA CRISI D’IMPRESA ex art. 356 CCII
Nell’ambito Gestori della crisi d’impresa ex art.356 è prevista una specifica formazione.
*** Si informa che, come da circolare del 19 gennaio 2023 del Ministero della Giustizia, la formazione utile per l’iscrizione o l’aggiornamento per gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, non è sempre valida per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 356. Consigliamo all’iscritto di verificare con l’ente formatore.
- Formazione Iniziale di 40 crediti per iscrizione all’Albo di cui all’art. 356 del Codice della Crisi
- Aggiornamento biennale di 40 crediti
FORMAZIONE GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Nell’ambito della disciplina della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore è prevista una specifica formazione.
- Formazione Iniziale di 40 crediti per iscrizione all’Elenco
- Aggiornamento biennale di 40 crediti
***La partecipazione ai corsi, rientranti fra le attività di formazione di cui l’art.1, comma 5 devono avere una durata non inferiore alle 12 ore in materia rientrante l’ambito disciplinare della crisi d’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore. L’ente formatore deve rilasciare agli iscritti l’attestato nominativo contenente le informazioni indicate nell’informativa del Consiglio Nazionale n. 31/2018.
FORMAZIONE ELENCO DEGLI ESPERTI DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
La formazione inziale richiesta è di 55 ore per iscrizione all’Elenco
*** I corsi di formazione devono essere conformi alla IV Sezione del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021
*** Non vi è alcun obbligo di aggiornamento formativo successivo all’iscrizione
FORMAZIONE ELENCO DELEGATI ALLE VENDITE EX art. 179 ter
- Formazione iniziale di almeno 20 crediti per iscrizione all’elenco
- Aggiornamento triennale di 60 crediti con un minimo d 15 crediti annuali
*** Si raccomanda di conservare gli attestati dei corsi svolti per eventuali verifiche