ESONERO PARZIALE

ESENZIONE PER MATERNITÀ: viene estesa ai padri e ai genitori adottivi o affidatari purchè la madre non goda dell’esonero, se iscritta anche lei all’Albo, o non sia iscritta all’Albo (Art. 8 comma 1 lettera a Regolamento FPC) la riduzione è di 45 crediti nel triennio. Per richiedere l’esenzione di maternità è necessario compilare il modulo cliccando qui e successivamente inviarlo a info@odcecpd.legalmail.it con oggetto “Esenzione di maternità” assieme alla copia di un documento di identità del richiedente.

ESENZIONE MALATTIE GRAVI: viene introdotta l’esenzione dall’obbligo formativo per gli iscritti i cui coniugi, parenti, affini o altri componenti il nucleo familiare abbiano malattie gravi. Esonero riconosciuto solo per interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi.
E’ sufficiente compilare il modulo cliccando  qui e poi inviarlo a info@odcecpd.legalmail.it con oggetto “Esenzione per malattia” assieme alla copia di un documento di identità del richiedente. Non è necessario allegare certificati di malattia o altra documentazione inerente l’esenzione, ma basterà conservarli per eventuale verifica sui requisiti per l’esenzione.

ESENZIONE PER ANZIANITÀ: L’esenzione totale dalla FPC non esiste più per chi compie o ha già compiuto 65 anni nel triennio in corso, ma c’è un obbligo formativo ridotto di 30 crediti FPC nel triennio di cui almeno 9 in materie obbligatorie.  Non è necessario presentare la domanda, l’esenzione viene inserita automaticamente nel proprio estratto conto dei crediti formativi. (Art. 6 del Regolamento FPC in vigore).

ESENZIONE PER ASSUNZIONE DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE: l’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva. Per richiedere l’esenzione per assunzione di cariche pubbliche è sufficiente compilare il modulo cliccando qui e successivamente inviandolo a info@odcecpd.legalmail.it  assieme alla copia di un documento di identità del richiedente.

ESONERO TOTALE

NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE: con il nuovo regolamento in vigore dal 01/01/2018 viene introdotto l’esonero totale per gli Iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente. Per ottenere l’esonero dall’obbligo formativo, compila il modulo che troverai qui e poi invialo a info@odcecpd.legalmail.it con oggetto “Esenzione per non esercizio” assieme alla copia di un documento di identità del richiedente. (Art. 8 comma 3 del Regolamento FPC in vigore).

ISCRITTI ALL’ELENCO SPECIALE: con il nuovo regolamento in vigore dal 01/01/2018 viene introdotto l’esonero totale per gli Iscritti all’Elenco Speciale.
(Art. 8 comma 3 del Regolamento FPC in vigore).