La presente per segnalarTi alcuni recenti documenti di prassi amministrativa in cui l’Agenzia delle entrate, su sollecitazione del CNDCEC, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di impegno alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali, obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e visto di conformità, nonché le novità relative al termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle entrate e all’obbligo di stampa dei registri contabili.
- Impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
Al riguardo, approssimandosi la fine dell’anno e il periodo in cui tendenzialmente si rinnovano i mandati professionali con la clientela, si ricorda che – come già segnalato nell’Informativa n. 71 del 5 agosto 2019 – l’articolo 4-ter, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) ha previsto, in recepimento della specifica proposta formulata dal CNDCEC, la possibilità per il professionista di rilasciare un impegno cumulativo unico alla trasmissione di più dichiarazioni o comunicazioni, se il contribuente/sostituto conferisce un incarico in tal senso.
Ai sensi del nuovo comma 6-bis dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998 – introdotto dal citato articolo 4- ter- l’impegno cumulativo può essere contenuto, infatti, anche nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente, se sono indicate le singole dichiarazioni e comunicazioni oggetto dell’impegno stesso. La norma semplifica dunque notevolmente il complesso sistema di gestione degli impegni alla trasmissione che, nel regime previgente, dovevano essere rilasciati distintamente per ciascuna dichiarazione/comunicazione da presentare, con notevole aggravio di adempimenti per i professionisti che non trovava contropartita in alcun vantaggio per il cliente, il quale avrebbe potuto ugualmente essere tutelato, anche in precedenza, dall’accettazione del mandato professionale da parte dell’incaricato.
L’impegno cumulativo s’intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, ferma restando la possibilità di revoca espressa.
In relazione alla tematica in oggetto, l’Agenzia delle entrate è intervenuta recentemente, con la risposta a interpello n. 518 del 12 dicembre 2019, affermando che “le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nei frontespizio delle dichiarazioni. Tale sottoscrizione precede l’invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione.
Pur se in modo criptico, l’Agenzia delle entrate precisa dunque che dovendo il professionista sottoscrivere l’impegno alla trasmissione della dichiarazione prima dell’invio telematico della stessa, egli non è obbligato a sottoscrivere lo specifico riquadro relativo all’impegno, presente nel frontespizio della dichiarazione, all’atto della consegna al cliente della copia della dichiarazione trasmessa e della copia della relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
Per quanto concerne la data dell’impegno da indicare nello specifico riquadro presente nel frontespizio della dichiarazione, deve ritenersi che, nel caso in cui l’impegno alla trasmissione delle dichiarazioni sia assunto dal professionista “nell’incarico professionale sottoscritto dai contribuenti cumulativamente per tutte le dichiarazioni e comunicazioni ivi indicate, nel riquadro predetto dovrà essere indicata la data di conferimento dell’incarico risultante dal mandato professionale sottoscritto dal contribuente.
Al riguardo, va tuttavia evidenziato che qualora, per causa imputabile al contribuente, la dichiarazione/comunicazione dovesse essere trasmessa oltre la scadenza del termine di presentazione stabilito dalla legge, il professionista, al fine di evitare le sanzioni a suo carico previste per i casi di tardività della trasmissione, dovrà avere cura di rilasciare preventivamente al cliente un impegno specifico alla trasmissione di tale dichiarazione/comunicazione e di indicare nel campo “data impegno” del riquadro presente nel frontespizio della dichiarazione la data di quest’ultimo specifico impegno, fermo restando l’obbligo di provvedere all’invio telematico entro un mese dalla predetta data.
- Obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali
Sul punto, l’Agenzia delle entrate ha confermato, con la citata risposta a interpello n. 518 del 2019, che la dichiarazione trasmessa dal professionista incaricato “deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche da intermediari.
Nella risposta viene richiamata la risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007 in cui è stato chiarito che “la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e dei sostituto d’imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, H quale, come sottolineato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa, in luogo dell’ originale” sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d’imposta (in senso conforme, v. anche le risoluzioni n. 354/E dell’8 agosto 2008 e n. 194/E del 30 luglio 2009).
Ne consegue che la copia della dichiarazione conservata su supporto informatico dal professionista incaricato della trasmissione può anche non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.
Per ulteriori dettagli sulle modalità di messa a disposizione del contribuente delle dichiarazioni trasmesse telematicamente dal professionista incaricato nonché sulle modalità di conservazione di tali dichiarazioni da parte del contribuente, si rinvia alla citata risposta a interpello n. 518 del 2019.
- Visto di conformità
Per quanto concerne il tema in oggetto, nell’Informativa n. 70 del 19 luglio 2019 sono già stati segnalati i nuovi controlli implementati dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal corrente anno, relativi alle modalità di rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Nel documento allegato alla Informativa predetta – cui si rinvia per maggiori dettagli -, oltre alle indicazioni in merito ai predetti nuovi controlli automatici, sono state riepilogate le casistiche in cui il visto di conformità deve ritenersi validamente apposto, in particolare nelle ipotesi in cui il professionista si avvalga per la trasmissione delle dichiarazioni di società di servizi contabili, società tra professionisti o associazioni professionali dallo stesso partecipate.
Sul punto, si segnala la recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 99/E del 29 novembre 2019 che, nel riepilogare la disciplina in materia, ha infine precisato, dietro specifica sollecitazione del CNDCEC, che “Con riferimento alle condotte già poste in essere, gli uffici competenti valuteranno caso per caso ia sussistenza dei presupposti per l’applicazione del comma 3 dell’articolo 10 (Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori de! contribuente) della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dei comma 2 dell’articolo 6 dei decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui ‘Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza … dei modelli per la dichiarazione … “‘.
L’indicazione di prassi amministrativa renderà pertanto più agevole ai professionisti che abbiano rilasciato, in passato, il visto di conformità senza verificare i prescritti criteri di “connessione” con il soggetto che ha trasmesso telematicamente la dichiarazione, di invocare la richiamata causa di non punibilità al cospetto di condotte pregresse assunte in buona fede e sostanzialmente corrette, in modo da evitare l’irrogazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di rilascio infedele del visto di conformità.
- Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle entrate
Si segnala che, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2019, prot. n. 1427541/2019, è stato ampliato fino al 29 febbraio 2020 il periodo transitorio di consultazione delle fatture elettroniche senza che sia necessario aderire espressamente allo specifico servizio di ” Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei toro duplicati informatici’ reso disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ne è conseguita la proroga del termine per l’adesione al richiamato specifico servizio di consultazione dal 20 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020. Si ricorda che, dopo la scadenza del predetto termine del 29 febbraio 2020, in mancanza di adesione al servizio, non sarà più possibile consultare le fatture elettroniche nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
- Documento “Nuove deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo’
Ho il piacere infine di comunicarTi che, a breve, il Consiglio nazionale pubblicherà il Documento in oggetto che illustra le novità recate dall’art. 12-octies del D.L. 34/2019 (cit. “Decreto Crescita”) relative alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, con il quale è stata estesa a tutti i registri la deroga all’obbligo di stampa degli stessi già prevista con riferimento ai soli registri IVA degli acquisti e delle vendite (v. nuovo comma 4-quater deWarX.. 7 D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 489).