Chiusura Triennio 2020-2022

Ricordando l’imminente chiusura del Triennio 2020-2022, invitiamo gli Iscritti a controllare il proprio estratto conto disponibile all’interno dall’area riservata del Portale FPC 2.0.

Rammentiamo che l’obbligo formativo dei Commercialisti relativo al triennio 2020-2022, è da considerarsi assolto al raggiungimento di 90 cfp a prescindere dall’anno di conseguimento dei crediti formativi (30 cfp nel caso in cui l’Iscritto abbia compiuto o compia i 65 anni di età nel corso del triennio medesimo). Eccezionalmente per il triennio in corso è dunque venuto meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 cfp l’anno (ovvero almeno 7 cfp l’anno per gli Iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio). Conseguentemente l’obbligo formativo triennale si intende assolto anche dagli iscritti che abbiano acquisito, per ipotesi, 90 cfp tutti nel corso dell’anno 2020. Resta fermo l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 9 cfp obbligatori nel triennio.

In caso di insolvenza è possibile rimediare partecipando agli eventi attraverso la piattaforma concerto.it. 
Invitiamo inoltre gli iscritti a segnalare eventuali cause di esenzioni o riduzione dell’obbligo (artt. 6 e 8 del Regolamento FPC in vigore), inviando una e-mail a info@odcecpadova.it allegando la modulistica apposita disponibile qui.
In caso di maturazione di crediti per partecipazione ad eventi on line e in presenza, o con attività particolari  che risultano mancanti e/o non  ancora inseriti, gli iscritti potranno segnalarlo al seguente indirizzo email: fondazione@odcecpadova.it indicando data, titolo e sede dell’evento (talvolta trattasi solamente di un ritardo nella trasmissione telematica dei crediti dagli enti organizzatori all’ODCEC di Padova).

Per quanto attiene alla formazione del Revisore legale, ricordiamo che il MEF ha chiarito che il differimento dei termini relativi alle singole annualità non comporta l’abrogazione del principio di annualità.

Pertanto gli obblighi relativi a un anno del triennio formativo ( ad es. 2021) possono essere recuperati negli anni successivi del medesimo triennio ( ad es. 2022) ma non possono essere maturati in anticipo, cioè in un anno precedente dello stesso triennio ( ad es. 2020).
Leggi Informativa n. 97/2022 e Leggi il Comunicato del MEF

Modificato: 11 Novembre 2022