Il Comitato Pari Opportunità – CPO dell’ODCEC di Padova segnala la sentenza n. 24795 del 16 settembre 2024 della Corte di Cassazione sui presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio (ex art. 5 L. 898/1970). Il principio cardine è che, una volta accertato un significativo squilibrio patrimoniale tra i coniugi, l’assegno può essere concesso se il richiedente dimostri che la sua debolezza economica è causalmente riconducibile al contributo dato alla vita famigliare, soprattutto in termini di cura e assistenza, nonché al supporto economico (rilascio di garanzie o risorse personali e sociali) dato per sostenere la formazione del patrimonio famigliare o personale dell’altro coniuge. Nel caso specifico, l’ex moglie aveva fornito prove sul sacrificio delle proprie aspettative professionali e sulle garanzie patrimoniali offerte per lo studio legale del marito.
Secondo la Corte, il riconoscimento dell’assegno di divorzio è giustificato da tre finalità (assistenziale, compensativa e perequativa) che sono tra loro equiordinate, ma soprattutto autonome e autosufficienti.