Il tirocinio può essere interrotto solo nei casi previsti dall’art. 8 del DM 143/2009 e dall’art. 6 del DPR 137/2012, su richiesta del Tirocinante:
- L’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia del tirocinio svolto.
L’interruzione deve essere comunicata entro trenta giorni al consiglio dell’ordine a cura del professionista (clicca QUI per il modulo).
Il tirocinante sarà cancellato dal registro ed il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti. - La sospensione per giustificato motivo si può richiedere, purché idoneamente documentato (es. malattia, maternità, infotunio), può avere una durata massima di nove mesi, fermo l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto.
Il tirocinante ovvero il professionista, qualora non provveda il tirocinante, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle cause di sospensione, deve darne comunicazione al Consiglio dell’ordine (clicca QUI per il modulo).
La ripresa del tirocinio deve essere comunicata al Consiglio dell’ordine entro quindici giorni, indicandone la relativa data. Il tirocinio si prolunga per un periodo pari alla durata della sospensione.
In entrambi i casi inviare la modulistica a info@odcecpd.legalmail.it