Il Comitato delle Pari Opportunità – CPO dell’ODCEC di Padova informa che l’Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 248 del 13 marzo 2023 chiarisce i tempi e le modalità di comunicazione previsti dalla L. 234/2021, art. 1, commi da 927 a 944, in relazione alla sospensione della decorrenza dei termini relativa ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio.
Gli adempimenti sono sospesi dal giorno dell’infortunio o malattia grave e per 60 giorni successivi, quale limite massimo. La sospensione scatta dalla data di scadenza dell’adempimento, che cada nei 60 giorni, fino al 30° giorno successivo alla dimissione dall’ospedale e/o alla conclusione delle cure domiciliari. Ogni termine collegato a quello ordinario per l’adempimento rimane ad esso ancorato, anche con riferimento all’eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti. La sospensione opera solo per i clienti che hanno conferito mandato, preferibilmente scritto, al professionista prima della malattia o dell’infortunio. La comunicazione, da inviare via pec o RR agli Uffici della PA entro il giorno successivo a quello in cui scade il periodo di sospensione, deve contenere copia dei mandati professionali e la documentazione tecnica che attesti la data di inizio e di fine della degenza ospedaliera o delle cure domiciliari.