L’assolvimento dell’obbligo formativo dei Commercialisti relativo al triennio 2020-2022, è assolto al raggiungimento di 90 cfp a prescindere dall’anno di conseguimento dei crediti formativi (30 cfp nel caso in cui l’Iscritto abbia compiuto o compia i 65 anni di età nel corso del triennio medesimo). Eccezionalmente per il triennio in corso è dunque venuto meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 cfp l’anno (ovvero almeno 7 cfp l’anno per gli Iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio). Conseguentemente l’obbligo formativo triennale si intende assolto anche dagli iscritti che abbiano acquisito, per ipotesi, 90 cfp tutti nel corso dell’anno 2020. Resta fermo l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 9 cfp obbligatori nel triennio.
Diversamente, in relazione al conseguimento dei crediti formativi utili all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali , il MEF ha chiarito che il differimento dei termini relativi alle singole annualità non comporta l’abrogazione del principio di annualità.
Pertanto gli obblighi relativi a un anno del triennio formativo ( ad es. 2021) possono essere recuperati negli anni successivi del medesimo triennio ( ad es. 2022) ma non possono essere maturati in anticipo, cioè in un anno precedente dello stesso triennio ( ad es. 2020).