FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI
Modifiche al programma dei Revisori Legali 2024
Con l’Informativa n.13 del 2024, il Consiglio Nazionale ha trasmesso la comunicazione relativa al Programma di Formazione dei Revisori Legali 2024. La principale novità rappresentata dall’introduzione di un nuovo gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D, che riguarda alcuni temi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e alla testazione della conformità delle rendicontazione di sostenibilità che nel programma 2023 erano inseriti tra le materie del gruppo C.
Anche nel programma 2024 sono previsti dei limiti al numero di crediti conseguibili annualmente per le seguenti tematiche:
– Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali)
– Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali)
– Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali)
Di seguito i link dei documenti per consultazione
Allegato 2 – Tabella di raccordo
Allegato 3 – Determina-ragioneria-generale
Allegato 4 – Programma di aggiornamento professionale
Per l’anno 2024 rimane invariato l’obbligo formativo annuale dei 20 crediti formativi in materia A_B_C di cui almeno 10 in materia caratterizzante del gruppo A.
Aggiornamento crediti
Si informano gli iscritti che i dati aggiornati per la revisione legale saranno comunicati al MEF dal Consiglio Nazionale e non dagli Ordini locali nel primo trimestre dell’anno seguente l’acquisizione. Si ricorda di conservare le attestazioni di partecipazione agli eventi formativi per eventuali verifiche.
La posizione dell’iscritto relativa ai crediti di revisione legale è consultabile nella propria area riservata del MEF (al quale l’ODCEC non ha accesso)
Per contattare il MEF utilizzare il Modulo di richiesta informazioni presente sul sito:
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/contatti/richiestaAss/index.html
Obblighi formativi per i Revisori Legali – Il DL 183 del 31 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 323 in pari data, conosciuto da tutti come il “Milleproroghe 2021”; dispone all’articolo 3 comma 7 quanto segue: “In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti saranno conseguiti entro il 31 dicembre 2022.”
Regolarizzazione crediti formativi Revisori legali triennio 20/2019
La circolare n.3 del 20 febbraio 2020, illustra la possibilità di regolarizzare i crediti non assolti per il triennio appena terminato.
Due i punti particolarmente rilevanti (pag. 16, punto 3, paragrafi 2 e 3 della suddetta circolare)
- Riguardo al differimento dell’obbligo formativo relativo al 2017 al 31 dicembre 2018, disposto con circolare del 19 ottobre 2017, n. 28, si ritiene opportuno considerare rispettati, ai fini pratici, gli obblighi formativi per le suddette annualità ove l’iscritto al registro abbia maturato complessivamente, alla data del 31/12/2018, quaranta crediti formativi di cui almeno venti caratterizzanti.
- In via eccezionale, poiché non è stato ancora adottato il regolamento sanzionatorio, si informa che si intende assegnare agli iscritti al registro non in regola con gli obblighi formativi, anche per uno soltanto degli anni 2017, 2018 o 2019, un termine entro il quale regolarizzare – esclusivamente utilizzando la piattaforma MEF dedicata – il debito pregresso al 31 dicembre 2019. Al riguardo, si trasmetterà agli interessati una comunicazione individuale tramite l’indirizzo PEC comunicato nell’area riservata del portale della revisione legale.
Relativamente a questo ultimo punto, si ricorda che l’invio al MEF da parte del CNDCEC dei crediti formativi validi per il revisore legale e visibili nell’estratto conto in FPC 2.0 è attualmente ancora in corso. Pertanto, ben potrebbe accadere che la posizione al MEF per gli anni 2017-2019 non risulti attualmente aggiornata al MEF.
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FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI
Trasmissione dei crediti maturati con corsi del MEF, per inserimento in FPC 2.0
Dal 1° gennaio 2019 i crediti maturati in eventi accreditati da Ordini esterni, da Soggetti Autorizzati, dal CNDCEC e dal MEF, sia tramite eventi in e-learning, che tramite eventi in aula, vengono trasmessi in modalità telematica direttamente dall’Ordine accreditante, o dal Soggetto Autorizzato o dal Consiglio Nazionale, con il caricamento delle presenze sul portale nazionale e la loro successiva trasmissione alla piattaforma FPC 2.0, direttamente nella posizione degli Iscritti.
L’Ordine di Padova non è autorizzato a caricare nelle singole posizioni questo tipo di crediti e, quindi, non è necessario l’invio alla segreteria dell’Ordine dei relativi attestati, che possono essere conservati per memoria personale.
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FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI (FRL) – fonti normative
Circolare MEF n.3 del 20 febbraio 2020: possibilità di regolarizzare i crediti non assolti per il triennio 2017 – 2019
Circolare MEF 6 Luglio 2017
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF ha pubblicato la circolare del 6 luglio 2017, n. 26, che indica le modalità per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.
Di seguito, in sintesi, le principali istruzioni:
– Dal 1° gennaio 2017 decorre l’obbligo per tutti i revisori legali di conseguire almeno 20 crediti per ciascun anno, per un totale di 60 crediti nel triennio.
– Di questi 20 crediti annui, almeno 10 dovranno appartenere alle materie cosiddette caratterizzanti la revisione legale, cioè al gruppo A della Determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 37343 del 7/3/2017:
Per maturare gli ulteriori 10 crediti che serviranno a raggiungere il totale di almeno 20 annuali, il revisore può scegliere tra le materie dei gruppi A, B o C.
– Il Consiglio Nazionale nell’Informativa 16/2017 ha confermato l’equipollenza della formazione dei revisori legali con la formazione erogata dagli Ordini territoriali, purché questa sia conforme al programma formalizzato nella Determina.
– Particolare attenzione merita la disciplina degli Esoneri:
– sono esentati dall’obbligo formativo i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, per il periodo della sospensione;
– non sono esonerati dall’obbligo formativo gli Iscritti all’Albo che usufruiscono di riduzioni/esoneri per determinate condizioni (come, ad esempio, il superamento di un determinato limite di età);
– non sono esentati dall’obbligo formativo i professionisti iscritti nell’Elenco Speciale;
– per i revisori legali iscritti al Registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Ragioneria generale dello Stato a questo link.
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