Presentazione dell’OCC
L’ODCEC di Padova ha istituito l’Organismo per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) dell’Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili, iscritto con Decreto del 25/05/2016 al n. 46 della Sezione A del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 24 settembre 2014 n. 202.
L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista (“Gestore della crisi”) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, affiancherà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti, stilando le relazioni richieste dalla Legge.
REQUISITI per l’accesso alla procedura
1. Competenza territoriale
Il debitore che si rivolge all’OCC dell’ODCECD di Padova deve avere il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Padova (coincidente con residenza o domicilio per la persona fisica non imprenditore e la sede legale risultante dal registro imprese per le imprese, salvo prova contraria).
2. Stato di sovraindebitamento
Presupposto per accedere al servizio è il sovraindebitamento, ovvero la difficile situazione di coloro, consumatori o piccole imprese, che non riescono a pagare i propri debiti a causa di uno squilibrio tra le disponibilità economiche e le obbligazioni assunte (stato di insolvenza). Rientra nella definizione di sovraindebitato anche il soggetto che non sarà in grado di pagare in breve termine anche se non ancora insolvente (stato di crisi).
3. Soggetti che possono accedere al servizio:
- Consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società in accomandita semplice, società in nome collettivo o società in accomandita semplice per azioni, per debiti estranei a quelli sociali)
- Professionista;
- Imprese minori (ovvero piccole imprese non fallibili con un fatturato annuo inferiore a 200.000 euro, patrimonio inferiore a 300.000 euro a debiti inferiori a 500.00 euro);
- Imprese agricole (tutte le imprese che svolgono le attività agricole definite dall’art. 2135 codice civile);
- le c.d. start up innovative di cui al dl 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.
Inoltre, i Membri della famiglia possono presentare congiuntamente una domanda all’Organismo di sovraindebitamento se la crisi è riconducibile ad un’origine comune. Per membri della famiglia si intendono: coniuge, parenti fino al quarto grado, affini fino al secondo grado, parte dell’unione civile e convivente di fatto ai sensi delle disposizioni di legge.
4. L’istanza NON è ammissibile quando il debitore:
- è soggetto/a o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
- ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- ha causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode o ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
PROCEDURE e possibili esiti
L’OCC e il Gestore della Crisi nominato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.
1) Procedura di ristrutturazione dei crediti del consumatore (art. 67 e ss. CCII)
2) Procedura di concordato minore (art. 74 e ss. CCII)
3) Procedura di liquidazione controllata del patrimonio (art 268 e ss. CCII)
4) Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII).
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COSTO della PROCEDURA
Il compenso dell’Organismo è determinato ai sensi degli artt. 14 e ss. del D.M. 202/2014
Per informazioni sull’avvio della procedura, si rinvia alla sezione apposita